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In vigore dal 28 giugno 2014 le disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore di detenuti ed internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, contenute nel Decreto Legge n. 92/2014.
Il decreto legge in materia di diritto penale, citato intende ottemperare a quanto a quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia), nella quale e' stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario.
Il Governo ha predisposto un particolare meccanismo riparatorio, consistente in uno "sconto di pena" a favore dei detenuti che si trovino in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione.
La violazione della Convenzione si verifica quando non si rispetta la soglia critica di tre metri quadrati per detenuto.
Al riguardo, si precisa che dal computo della superficie delle camere di detenzione si esclude quella dei servizi igienici interni alle celle, nonché gli spazi degli arredi fissi. Devono invece essere incluse le superfici occupate da arredi non fissi, quali tavoli, sedie e sgabelli. Vanno inclusi anche i letti e gli eventuali spazi usati come cucina.
In particolare, ai sensi dell'introdotto art. 35-ter l. 354/1975, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero a mezzo di difensore munito di procura speciale, il Magistrato di Sorveglianza (individuato in base all'articolo 677 cpp, cioè in relazione all'istituto di pena dove l'interessato si trova al momento del ricorso) dispone una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, ad un giorno per ogni dieci espiati in condizioni inumane o degradanti, in violazione dei criteri di cui all'art. 3 CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea.
Qualora il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale, il magistrato di sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella il richiedente medesimo questi ha subito il pregiudizio.
Nel ricorso devono essere precisati tutti gli elementi dai quali si rileva la sussistenza del pregiudizio subito ed i periodi detentivi ai quali il danno si riferisce.
L'istruttoria avviene d'ufficio, ma le parti possono chiedere l'assunzione di prove.
L'azione civile va proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, che decorrono dalla commissione del fatto illecito.
La decisione del magistrato di sorveglianza è reclamabile davanti al tribunale di sorveglianza; la decisione sul reclamo è soggetta a ricorso per Cassazione.
Il decreto del tribunale civile in composizione monocratica non è, invece, soggetto ad alcun reclamo.