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Diritto Civile: Il trasferimento agli arbitri dei procedimenti civili pendenti

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Diritto Civile

Il trasferimento agli arbitri dei procedimenti civili pendenti

Decreto-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 (entrata in vigore 13/09/2014)

Art. 1 Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi  all’autorita’ giudiziaria

  1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d’appello  pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non  hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono  in  materia  di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non  e’ stata assunta in  decisione,  le  parti,  con  istanza  congiunta,  possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale  a  norma  delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice  di procedura civile.
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al  comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute,  dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio  dell’ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero  la  corte di appello per la nomina del collegio  arbitrale.  Gli  arbitri  sono individuati, concordemente dalle  parti  o  dal  presidente  del  Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno  tre  anni  all’albo dell’ordine  circondariale  che  non  hanno  avuto  condanne  disciplinari  definitive  e  che,  prima   della   trasmissione   del  fascicolo,  hanno  reso  una  dichiarazione  di   disponibilita’   al  Consiglio stesso.
  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli  effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e  il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e’ disposta in  grado  d’appello  e  il  procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la  pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall’accettazione  della  nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto  entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il  processo e’ riassunto il lodo non puo’ essere  piu’  pronunciato.  Se  nessuna  delle  parti  procede  alla  riassunzione  nel  termine,  il  procedimento si estingue e si applica l’articolo 338  del  codice  di  procedura civile. Quando, a norma dell’articolo  830  del  codice  di  procedura  civile,  e’  stata  dichiarata  la   nullita’   del   lodo  pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo  periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la  riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni  dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita’.
  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare  del Ministro della giustizia possono essere stabilite  riduzioni  dei  parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi  casi  non  si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo,  del  codice  di procedura civile.
Nota a commento:
Presupposti:

Istanza congiunta delle parti:

la domanda di trasferimento deve essere formulata da tutte le parti: ciò sia al fine di evitare problemi di incostituzionalità della norma, sia perché l’aumento del costo del procedimento presuppone il consenso degli interessati;

Pendenza del procedimento:

il deferimento agli arbitri è possibile solo per le cause pendenti in tribunale ed in corte di appello e non ancora assunte in decisione;

Oggetto:

la controversia deve riguardare diritti disponibili;

Materia:

non è ammesso il trasferimento agli arbitri delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

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