logo studio legale Vincenzo Tallarico

Diritto Civile: La separazione e la modifica delle condizioni

Integrità, eccellenza, trasparenza ed innovazione. Siamo in grado di fornirti consulenza in Italiano, Inglese, Francese, Portoghese ed Arabo

Diritto Civile

La separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione presso l’avvocato con la negoziazione assistita

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 (Entrata in vigore: 13/09/2014)

Art. 6 Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo’ essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.

4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e’ competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»; b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»; c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e’ aggiunta la seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Nota a commento

Presupposti:

Possono fruire della negoziazione assistita dai propri avvocati, senza passare dal giudice, i coniugi che intendano divorziare, separarsi o modificare le condizioni di separazione, nel caso in cui non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti;

Carattere vincolante dei pregressi provvedimenti giudiziali.

Oggetto:

La negoziazione assistita in sede legale può estendersi agli accordi patrimoniali.

Obblighi a carico degli avvocati:

Gli avvocati dovranno inviare copia autenticata dell’accordo, munita della certificazione della stessa, all’ufficiale dello stato civile entro 10 giorni dalla stipula, pena una sanzione amministrativa tra 5000 e 50.000 euro. Il predetto obbligo risulterà adempiuto nel momento in cui negli atti del comune risulterà annotato il divorzio o la separazione.

Effetti.

L’accordo raggiunto tramite negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che si sarebbero dovuti adottare per definire la controversia.

Approfitta della possibilità di una consulenza gratuita in questo periodo!
 Contattaci ora al nr.  +39 0498640458
Approfitta della possibilità di una consulenza gratuita in questo periodo!
 Contattaci ora al nr.  +39 0498640458

Studio Legale

Studio Legale
Avv. Vincenzo Tallarico
Patrocinante in Cassazione
Via Guido Reni 176
35133 – Padova
Tel./Fax +390498640458
vincenzo.tallarico.pd@gmail.com
P.E.C.: vincenzo.tallarico@ordineavvocatipadova.it

Sede in Marocco 

Avvocati In Italia S.a.r.l.
19/b Av. Hassan Souktani

20 000 Casablanca – Marocco
Tél /Fax: 00212 (0) 522.48.21.50
© Studio Legale Tallarico P. I.V.A.: 03433270281 Realizzazione Apollo Servizi Web
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram