I coniugi senza figli (o con figli maggiorenni) possono recarsi presso il Comune di residenza di uno degli sposi o il comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto e, innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate.
La stessa cosa può avvenire per la modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio.
Tutto ciò, personalmente e con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali.
Il divieto costituisce un’ulteriore limitazione di accesso alla procedura e non è chiaro se il termine trasferimento patrimoniale debba essere comprensivo di ogni scambio economico-patrimoniale.
Inteso nell’accezione più ampia, ciò limiterebbe ulteriormente le ipotesi ai casi in cui non ci sia neppure una previsione di assegno di mantenimento per il coniuge più debole.
Il fatto che si parli di trasferimenti, farebbe pensare che non ci si riferisca all’assegno di mantenimento, il quale non è definibile come patto di trasferimento ma è espressione del più generale dovere di mantenimento (art. 143 c.c.).
Tuttavia la circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014, ha specificato che la ratio della previsione è di escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’ufficiale giudiziario.
Al momento, in assenza di specifiche indicazioni normative, i Comuni non accetteranno accordi con clausole aventi carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come ad esempio l’uso della casa coniugale, l’ assegno di mantenimento e qualunque altra utilità economica tra i coniugi.
Quanto all’iter procedurale, l’ufficiale riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volontà di separarsi o divorziare alle condizioni concordate.
Dell’eventuale assistenza di un legale si dà atto nel documento che sarà sottoscritto anche dal legale medesimo.
I coniugi dichiarano all’ufficiale del Comune di non trovarsi nelle condizioni di esclusione della procedura.
Nello stesso atto sono invitati a comparire nuovamente davanti all’ufficiale al fine di confermare l’accordo, per una data successiva non inferiore a trenta giorni.
In questo periodo l’Ufficio svolgerà i controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
In caso di comparizione, l’ufficiale redige la conferma dell’accordo di separazione o divorzio.
Anche l’accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio.
I tre anni di separazione legale ai fini della richiesta successiva di divorzio decorreranno dalla data dell’atto contenente l’accordo e non quella della conferma, secondo quanto specificato dalla circolare 19/2014.
Tale fattispecie soggiace al rischio di accordi ingiusti o lesivi dei diritti di una parte, in quanto, da un lato, la presenza di un legale è solo facoltativa e, dall’altro, non è previsto il vaglio del P.M. e l’Ufficiale dello Stato civile non ha alcuna funzione di controllo riguardo al merito dell’accordo.