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Diritto di immigrazione

Studio Legale Vincenzo Tallarico - Diritto di immigrazione

Avvocati per stranieri in Italia

Lo Studio Legale Avvocato Vincenzo Tallarico è specializzato in Diritto all’immigrazione e vanta un’esperienza ultradecennale nella tutela dello straniero, anche attraverso la vittoriosa casistica dei numerosi giudizi formulati dalla giurisdizione ordinaria ed amministrativa in ordine ai ricorsi presentati dallo Studio medesimo.

Con competenza e professionalità, lo Studio Legale Tallarico risolve le problematiche concernenti:

cittadinanza;
visti d’ingresso;
ricongiungimenti familiari;
permessi di soggiorno;
protezione internazionale;
espulsioni;
riabilitazione penale;
dichiarazione di estinzione del reato;

garantendo al richiedente attenzione e rispetto della propria condizione e delle proprie esigenze di persona umana, prima che della propria condizione di straniero

Cittadinanza

L’amministrazione ha il dovere di rispondere al richiedente in merito alla domanda di cittadinanza entro 730 giorni.

Se questo non accade è possibile intervenire per sollecitare la definizione della procedura, attraverso una pluralità di strumenti.

Di norma, il mirato intervento di un legale esperto in materia, consente di ottenere in tempi rapidi il riconoscimento dello status.

Al contrario, la prolungata inerzia dello straniero in merito alla situazione in cui versa la propria richiesta determina il protrarsi della giacenza della stessa nei polverosi scaffali degli Uffici preposti alla sua disamina.

Decorsi tre anni dalla richiesta di cittadinanza, allo straniero è addirittura precluso ricorrere in giudizio, per cui è necessario valutare la possibilità di intraprendere azioni alternative.

Lo Studio Legale Vincenzo Tallarico segue con riconosciuta competenza le procedure funzionali all’ottenimento della:

Alcuni campi in cui lo Studio Legale Vincenzo Tallarico opera sono:

Cittadinanza per residenza;
Cittadinanza per matrimonio.
soggette a diversi presupposti di carattere sostanziale e diversamente garantite sul piano processuale, nonché soggette a giurisdizioni differenti.

In relazione alle specificità del caso, lo Studio Legale Tallarico predispone gli strumenti più idonei a garantire l’ottenimento della cittadinanza, formulando argomentazioni  e delineando contenuti pertinenti alla fattispecie.

Attraverso:
Solleciti
Diffide
Ricorsi
accuratamente formulati, lo Studio Legale Tallarico affianca lo straniero, tutelandolo nella legittima aspirazione ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadino.

Visto

Le tipologie di visti d’ingresso in Italia sono previste e disciplinate dal Decreto del Ministero degli Affari Esteri 11 maggio 2011.

Lo Studio Legale Tallarico vanta un’esperienza quasi ventennale in merito alle procedure di rilascio dei Visti d’ingresso in Italia.

Se desideri ottenere un visto d’ingresso in Italia per:

Turismo,
Affari,
Studio/Tirocinio formativo,
Spettacolo,
Sport,
Cure mediche,
Motivi religiosi,
Ricongiungimento familiare,
Reingresso

come anche un visto d'ingresso in Italia per:

Lavoro subordinato;
Lavoro autonomo.

Ricongiungimenti

Il Ricongiungimento Familiare, in Italia, si ispira al principio della salvaguardia dell’unità familiare, diritto fondamentale riconosciuto e garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Un cittadino straniero, purché regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ed in possesso di un permesso di soggiorno, con validità non inferiore ad un anno, può richiedere di essere raggiunto da:

coniuge;
figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio ovvero di genitori legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute che comporti l’impossibilità permanente a farsi carico delle proprie esigenze primarie;
genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

Lo Studio Legale Tallarico assiste la propria clientela nella procedura funzionale all’ottenimento del ricongiungimento familiare nonché, nella qualificata e competente predisposizione dei ricorsi avverso il diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare.

Permessi di soggiorno

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi devono inoltrare alla  Questura competente per territorio (vige il criterio della residenza) la richiesta di permesso di soggiorno, utilizzando un apposito kit, tramite ufficio postale.

Il Periodo di validità del permesso di soggiorno è lo stesso del visto d’ingresso, in particolare:

fino a nove mesi per lavoro stagionale;
fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

In via teorica tutto bene, nella pratica, spesso, le Questure ritardano la risposta o, spesso, respingono la richiesta anche qualora sussistano i requisiti, per futili motivi.

L’Italia ha recepito la Direttiva 2011/98/UE, il  6 aprile 2014,  con l'introduzione del Permesso Unico Lavoro  il quale eleva il termine per rilasciare il permesso di soggiorno da 20 a 60 giorni rispetto al precedente Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il quale recitava che il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è presentata la domanda…” .

Lo Studio Legale Tallarico può assisterti, formulando in Questura richieste di:

sollecito;
accesso agli atti;
promuovendo, in caso di inerzia dell’Ufficio preposto, ricorso al TAR, per obbligare ad una celere risposta;
predisponendo, altresì, ricorso al TAR, avverso i provvedimenti di diniego di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno o della relativa conversione.

Protezione internazionale

La protezione internazionale presuppone il riconoscimento dello stato di rifugiato politico o della protezione sussidiaria.

Le condizioni per il riconoscimento in Italia dello stato di rifugiato politico sono contenute  nell’art. 2 del Decreto legislativo 251/07, ossia:

essere cittadino di Paese non appartenente all’Unione Europea o apolide;
esservi fondato motivo di persecuzione;
sussistenza di motivi precisi di persecuzione: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un dato gruppo sociale, opinioni politiche;
trovarsi fuori dal territorio dello Stato di cui si ha la cittadinanza (in caso di apolidia, fuori dal Paese in cui si dimora abitualmente);
impossibilità di avvalersi, a causa del suddetto timore, della protezione del proprio Paese di origine (o, nel caso di apolidia, di tornare nel Paese in cui in precedenza si dimorava abitualmente).

Il richiedente lo status di rifugiato è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a supportare la domanda medesima.

L’esame della stessa viene svolto in cooperazione con il richiedente.

L’art. 14 del Decreto legislativo 251/07 delinea il danno grave, in presenza del quale lo straniero che non possiede i requisiti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato ha diritto a fruire della protezione sussidiaria.

Tale danno è ravvisabile nel caso in cui lo straniero rischi di essere condannato a morte, di subire pene inumane o degradanti, come la tortura, o di perdere la vita a causa di situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Riveste natura residuale rispetto alla protezione internazionale la protezione umanitaria, strumento versatile che consente di tutelare soggetti meritevoli per gravi ragioni umanitarie.

La procedura di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria è disciplinata dal decreto legislativo 25/08. questo, insieme al decreto legislativo 140/05 disciplina, altresì, lo status del richiedente asilo, stabilendo garanzie, diritti ed obblighi dello straniero nelle more del procedimento.

Entro 30 giorni dal provvedimento di diniego emanato dalla Commissione territoriale competente, in base alla regione in cui la domanda è stata presentata, il richiedente asilo deve proporre, a pena di inammissibilità, ricorso innanzi al tribunale Monocratico del Distretto di Corte d’Appello in cui ha sede la commissione medesima. Se lo straniero è accolto o trattenuto ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 25/08, i termini di impugnazione del provvedimento di rigetto si riducono a 15.

Decreto di espulsione

L’ art. 13 del D. Lgs. n. 286/1998 disciplina l’Espulsione dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, mentre, per i cittadini appartenenti all’Unione Europea, la normativa di riferimento è il D. Lgs. n. 30/2007.

L’Espulsione Amministrativa prevede due tipologie:

Decreto di Espulsione ministeriale;
Decreto di Espulsione prefettizia.

L’espulsione ministeriale è di competenza del Ministero dell’interno e può avvenire per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo.

L’espulsione prefettizia è disposta dal Prefetto territorialmente competente nei seguenti casi:

ingresso clandestino;
soggiorno irregolare;
pericolosità sociale dello straniero.

lo Studio Legale Avvocato Vincenzo Tallarico assiste il cittadino straniero  a cui è stato comminato un decreto di espulsione, predisponendo ricorso:

dinanzi al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale), in caso di espulsione  ministeriale, entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento;
dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l’Autorità che ha disposto il decreto, nel caso di espulsione prefettizia, entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento, ovvero 60 giorni nel caso in cui lo straniero risieda all’estero.

Modalità di esecuzione

Il Decreto legislativo n. 89 del 2011, ribaltando la precedente impostazione, ha trasformato l’immediata esecutività dell’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera in un’eccezione che si verifica solo in determinate condizioni elencate dalla stessa normativa.

Attualmente, quindi, l’intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni e, quindi, la partenza volontaria, costituisce la modalità ordinaria di rimpatrio.

Quanto all’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, l’art. 14 del Decreto legislativo n. 286/1998 prevede un elenco di casi in cui non è possibile eseguire immediatamente l’accompagnamento coattivo. In tali circostanze, il

Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino.

Il provvedimento è sottoposto alla convalida del Giudice di Pace, previa trasmissione degli atti da parte del Questore entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.

Lo Studio Legale Tallarico difende lo straniero nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, che si tiene in camera di consiglio e si conclude con decreto motivato, il quale viene adottato entro le quarantotto ore successive.

L’Espulsione giudiziaria viene disposta dall’autorità giudiziaria:

a titolo di misura di sicurezza, al termine di un processo penale conclusosi con sentenza di condanna per un delitto di particolare gravità;
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, disposta con la sentenza che definisce con la condanna il processo penale a carico dello straniero.
Individuando profili di illegittimità del decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero derivanti da:
vizi formali a quelli più strettamente sostanziali,
violazione dei presupposti di legge.
L’Espulsione giudiziaria viene disposta dall’autorità giudiziaria quando:
al termine di un processo penale conclusosi con sentenza di condanna ci siano i presupposti per considerare lo straniero come recidivo, ovvero abbia una particolare attitudine a delinquere;
al termine di un processo penale conclusosi con sentenza di condanna  a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
Per la vigente normativa, sussiste il divieto di espulsione dello straniero verso uno Stato nel quale potrebbe essere perseguitato per motivi di:
razza,
sesso,
lingua,
cittadinanza,
religione,
opinioni politiche,
condizioni personali o sociali
Altresì, sussiste il divieto di espulsione nel caso in cui lo straniero rischiasse di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Ancora, non è consentita l’espulsione nei seguenti casi:
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
stranieri in possesso della carta di soggiorno (salvo quanto previsto all’art. 9 del T.U.);
stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Lo Studio Legale Tallarico ha patrocinato con successo numerose cause aventi ad oggetto decreti di espulsione a carico di stranieri, rilevandone vittoriosamente l’illegittimità dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

Sei anche tu in questa situazione?

Rivolgiti con fiducia allo Studio Legale Avvocato Vincenzo Tallarico per una consulenza gratuita con lo stesso Avvocato Vincenzo Tallarico, uno degli Avvocati per gli stranieri in Italia più competenti in materia.

Riabilitazione penale

Ai sensi dell’art. 178 del codice penale, la riabilitazione “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.

La riabilitazione viene concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o in altro modo estinta ed il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Termini più lunghi sono previsti per i recidivi (otto anni), per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza ( dieci anni).

Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato costituisce presupposto indefettibile previsto dalla legge.

Il condannato deve, quindi, aver risarcito i danni arrecati alle parti offese (indipendentemente dalla loro costituzione di parte civile) e deve, inoltre, aver pagato le spese processuali.

Lo Studio Legale Tallarico assiste coloro che desiderano ottenere la riabilitazione, offrendo un’accurata tutela fin dal momento della redazione dell’istanza. La stessa viene redatta, allegando tutta la documentazione necessaria ed argomentando in maniera efficacia in relazione al requisito della buona condotta. Successivamente alla redazione ed al deposito dell’istanza presso il Tribunale di Sorveglianza, lo Studio assicura un monitoraggio continuo dello stato della procedura, con ripetuti accessi presso gli uffici dell’organo competente e costanti aggiornamenti al cliente. Da ultimo, nel corso dell’udienza, le argomentazioni formulate verranno ribadite ed approfondite anche alla luce dell’intervento della Pubblica Accusa.

Il beneficio della riabilitazione è indispensabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, per l’ottenimento della cittadinanza italiana, per ottenere la revoca del decreto di espulsione, nonché ai fini dell’eventuale regolarizzazione del soggiorno, nell’ipotesi di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

Affidati con fiducia allo Studio Legale Tallarico.

Dichiarazione di estinzione del reato

L’ estinzione del reato è una condizione fondamentale per lo straniero che inoltri alla Pubblica Amministrazione un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, per l’ottenimento della cittadinanza italiana, per ottenere la revoca del decreto di espulsione, nonché ai fini dell’eventuale regolarizzazione del soggiorno, nell’ipotesi di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

Essa si determina qualora, nei casi di condanna pronunciata su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, con erogazione di pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, l’imputato non abbia commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, nel termine di cinque anni (in caso di delitto) o di due anni (in caso di contravvenzione).

Secondo una parte della giurisprudenza, l’estinzione non opera automaticamente, ma necessita pur sempre dell’intervento del giudice dell’esecuzione, affinché da mera situazione di fatto possa assurgere a condizione di diritto.

Per questa ragione, anche se il reato è di fatto estinto, è decisamente opportuno richiedere al Giudice dell’ Esecuzione la formale dichiarazione di estinzione del reato, che comporta effetti del tutto analoghi a quelli della riabilitazione.

Approfitta della possibilità di una consulenza gratuita in questo periodo!
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